Luigi Cascioli

Ateismo attacca cristianesimo con una denuncia contro la Chiesa Cattolica sostenitrice di un'impostura costruita su falsi documenti, quali la Bibbia ed i Vangeli, e imposta con la violenza dell'inquisizione e il plagio ottenuto con l'esorcismo, il satanismo e altre superstizioni.

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Processi

SECONDO PROCESSO


1) Denuncia- querela contro il Vescovo di Rovigo, mons. Soravito de Franceschi per abuso della credulità popolare e sostituzione di persona. (Per la spiegazione di questa seconda denuncia leggi in fondo al primo processo).
Roccalvecce 8 /11/2008

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI ROVIGO
Il sottoscritto Luigi Cascioli, residente in Roccalvecce (Viterbo) via delle Province 45/B
ESPONE QUANTO SEGUE

Il sottoscritto, dopo lunghi e approfonditi studi consistenti anche (e non solo) in un'esegesi testuale del Vecchio e Nuovo Testamento, è arrivato alla conclusione che molti dei fatti presentati come veri e storici dalle "Sacre Scritture" sono in realtà dei falsi, primo fra tutti la storicizzazione della figura di Gesù il Cristo, per buona parte mutuata sulla figura di Giovanni di Gamala, figlio di Giuda il Galileo, discendente della stirpe degli Asmonei.

Le motivazioni che hanno condotto il sottoscritto a tale conclusione sono dettagliatamente esposte nel libro che si allega al presente esposto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Con il seguente esposto non si vuole contestare la libertà dei cristiani di professare la propria fede, sancita dall'art. 19 della Costituzione, ma si vuole stigmatizzare l'abuso che la Chiesa Cattolica commette avvalendosi del proprio prestigio per inculcare come fatti reali e storici quelle che non sono altro che invenzioni.

Un chiaro esempio di tale abuso è stato commesso da Mons. Lucio Soravito de Franceschi, vescovo della diocesi di Rovigo, allorché ha sostenuto in un messaggio pastorale del 23 dicembre 2005 la figura storica di Gesù affermando falsamente: << Dio (Gesù) nascendo in un luogo ben definito, Betlemme, e in un preciso momento storico: al tempo di Augusto, sotto il governatore della Siria Quirinio, durante il censimento: Gesù non è mito, non è una favola, ma una realtà che appartiene alla nostra storia>.

Che la figura di Gesù sia stata costruita per intero su quella di certo Giovanni di Gamala, figlio di Giuda detto il Galileo, risulta in maniera inconfutabile da una si grande quantità di prove da togliere ogni dubbio sulle falsificazioni operate dai redattori dei vangeli. Basterebbe soltanto quella riguardante la trasformazione dell'appellativo Nazireo, con cui veniva chiamato Giovanni di Gamala, in quella di Nazareno data a Gesù, quale abitante di Nazaret, per dimostrare nella maniera più assoluta la sostituzione di Persona.

Da un punto di vista penalistico, tali falsificazioni storiche possono integrare le fattispecie di due reati: l'abuso della credulità popolare e la sostituzione di persona (nel caso di Gesù Cristo).

Ai sensi dell'art. 661 C.P., si ha abuso della credulità popolare quando taluno, per mezzo d'imposture, trae in inganno una moltitudine di persone. Nel caso di specie, i ministri del culto della Chiesa Cattolica, come Mons. Lucio Soravito de Franceschi, commettendo dei falsi storici (quindi presentando come veri e realmente accaduti dei fatti inventati funzionali alla dottrina religiosa) ingannano tutte le persone che vengono a contatto con l'insegnamento di tale religione inducendoli a credere nella stessa sulla base non di argomentazioni puramente teologiche (del tutto lecite e ammissibili), ma sulla base di un'ingannevole rappresentazione dei fatti. Il reato è contravvenzionale, per cui è sufficiente l'elemento psicologico della colpa, che è certamente riscontrabile in tutti i ministri del culto cattolico (quindi anche di Mons. Lucio Soravito de Franceschi), atteso che non è possibile che persone istruite e che, per vocazione e mestiere, studiano continuamente la Bibbia e i Vangeli non si siano accorte delle numerose e ripetute falsità (anche grossolane) contenute in tali scritti. Per quanto attiene al delitto di sostituzione di persona, esso si riscontra allorquando un soggetto, per trarre vantaggio, induce altri in errore attribuendo, a se o ad altri, un falso nome.

Nel caso in esame, il libro "La Favola di Cristo", (cui rimando per più esaurienti spiegazioni) dimostra che Gesù Cristo non è mai esistito e che sotto tale nome si cela tal Giovanni di Gamala.

Quindi Mons. Lucio Soravito de Franceschi che fa proselitismo, come tutti i ministri della Chiesa, per trarre vantaggio dal numero dei fedeli che tanto è maggiore e tanto più grande sarà l'introito economico derivante dalle sue offerte, tra cui quella dell'8 per mille abbinata alla dichiarazione dei redditi, inducendo in errore, sulla base di tali falsità, coloro i quali ricevono il messaggio, commette il reato previsto e punito dall'articolo 494 del Codice Penale.

Tra l'altro, per integrare il reato in parola, "non è necessario che il fine propostosi dall'agente sia di per se stesso illecito o di natura patrimoniale, ben potendo essere lecito e non patrimoniale" (Cass.pen. n 10805/98 -- n 3645/99 -- n 230694/04 -- 1910/05).

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico che sussiste in tutti questi soggetti che, pur essendo consapevoli di tale falsità, non si fanno scrupolo di continuare a propalare come fa Mons. Lucio Soravito de Franceschi.

La responsabilità del Sommo Pontefice può essere solo morale, attesa la sua immunità ai sensi dell'articolo 3 -- I comma C.P., mentre per gli altri ministri del culto cattolico (come nel caso specifico Mons. Lucio Soravito de Franceschi) è da prospettarsi di natura penale.

La continua presentazione di fatti falsi gabellati come veri lede anche la tranquillità morale e la serenità dell'esponente, con conseguente danno di emotional distress, di cui si chiederà il risarcimento del danno nelle opportune sedi, mediante tempestiva costituzione di parte civile, che si riserva fin d'ora.

Il sottoscritto rimanendo a disposizione dell'autorità giudiziaria per fornire ogni chiarimento, si riserva d'integrare quanto esposto e chiede espressamente di essere sentito sui fatti di cui sopra.

Tanto premesso e considerato, il sottoscritto Luigi Cascioli presenta formale

DENUNCIA-QUERELA

nei confronti di Mons. Lucio Soravito de Franceschi, residente presso la diocesi in via Sichirollo 18 45100 Rovigo, per i reati p.e p. degli articoli 494 e 661 C.P., nonché per ogni altro reato che la Signoria Vostra Illustrissima vorrà ravvisare nel comportamento sopra descritto.

Con riserva di costituzione di parte civile nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge, chiedo, ex art. 408 C.P.P. di essere informato in caso di archiviazione della notizia criminis.

Si allega alla presente denuncia il libro "La Favola di Cristo" e la copia della lettera pastorale a miglior riprova di quanto esposto.
Con osservanza.
Luigi Cascioli.



2) Richiesta di archiviazione.
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo.

Al Giudice per le idagini preliminari
presso il Trib. di Rovigo

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

Trasmetto l'unico procedimento contro DE FRANCESCHI SARAVITO LUCIO in ordine ai reati di cui agli artt. 494 e 661 c.p. con rischiesta di archiviazione.
La condotta dell'indagato non integra alcuna violazione di legge atteso che le affermazioni dell'Arcivescovo di Rovigo contenute nel messaggio pastorale inviato ai fedeli in occasione delle Festività Natalizie del 2005 rientrano nel contesto del leggittimo esercizio da parte del prelato della libertà -- costituzionalmente garantita - di propaganda della propria fede religiosa.
Peraltro, le contestate falsità relative alla corretta identificazione della figura di Gesù Cristo non sono in alcun modo comprovabili atteso che le stesse costituiscono oggetto di confronto storiografico e come tali non appaiono in alcun modo riconducibili nell'alveo di un ipotetico accertamento fattuale di tipo giudiziario.
Si aggiunga inoltre che appaiono del tutto insussistenti gli elementi costitutivi delle ipotizzate fattispecie criminose - la finalità di procurare a se o ad altri un vantaggio ovvero di recare ad altri un danno quando al preteso delitto di sostituzione di persona; il potenziale turbamento dell'ordine pubblico quanto all'asserito abuso della credulità popolare.
P.Q.M.
chiedo che il giudice il Giudice per le indagini preliminari voglia disporre l'archiviazione in conformità a quanto sopra esposto

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.


Rovigo 22/04/09

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Dott. Stefano Longhi -- Sost.



TRIBUNALE DI ROVIGO
Sez. G.I.P. -- G.U.P.

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

Il Giudice per le Indagini Preliminari


letti gli atti del procedimento a Carico di SORAVITO DE FRANCESCHI LUCIANO in atti generalizzato
-esaminata la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero in data 3 GIU. 2009,
-ritenuto che la richiesta avanzata dal Pubblico Ministero, che s'intende integralmente trascritta, va accolta per le ragioni indicate dal requirente e che questo giudicante fa integralmente proprie;
Visti gli articoli 409/411 c.p.p.

P.Q.M.

dispone l'archiviazione del procedimento ed ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.


Rovigo lì 1 Sett. 2009.


Il G.I.P.
Dott.ssa Alessandra Testoni



3) Ricorso in Cassazione.
Avv. Fausto Cerulli
Patrocinante in Cassazione
Via E, Bellini, 21. Porano (Tr)
Tel. 0763.374594
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PENALE

Ricorso contro la e per la cassazione della ordinanza 1.7. 2009 del GIP d.ssa Alessandra Testoni

Del Tribunale di Rovigo, con la quale, in accoglimento di richiesta di archiviazione presentata dal PM dello stesso Tribunale, disponeva l'archiviazione del procedimento contro Luciano SORAVITO DE FRANCESCHI, promosso a seguito di denuncia proposta da Luigi Cascioli.

Il sig. Luigi Cascioli, rappresentato e difeso in forza di delega in calce dall'avv. Fausto Cerulli, ed elett,te domiciliato presso lo studio dello stesso in Porano, via E. Bellini, 21, chiede che codesta On.Le Corte voglia cassare la ordinanza de qua per i seguenti motivi:

MOTIVO PRIMO. Nullità della procedura di archiviazione per violazione dell'art. 408 c.p.p.

Il denunciante Cascioli aveva manifestato espressamente la propria volontà di essere portato a conoscenza di una eventuale richiesta di archiviazione, al fine di proporre tempestiva e motivata opposizione. In aperta violazione delle norme di legge, nonché del principio generale del diritto alla difesa ed al giusto processo, la richiesta di archiviazione non veniva notificata al Cascioli in alcun momento. Di qui la nullità assoluta ed insanabile del procedimento di archiviazione. Procedimento del quale costituisce momento essenziale la conoscenza da parte del denunciante della richiesta di archiviazione. Siamo di fronte ad una aperta violazione di norme di legge, sia da parte del PM che non ha provveduto a notificare al Cascioli la richiesta di archiviazione, sia da parte del Gip, il quale prima di entrare nel merito della richiesta di archiviazione aveva il dovere di controllare che l'adempimento della notifica della richiesta di archiviazione fosse stato posto in essere dal PM richiedente l'archiviazione. Da tali grossolane violazioni di legge discende inevitabile la nullità del procedimento di archiviazione.

MOTIVO SECONDO. Il Gip, accogliendo la richiesta di archiviazione senza spendere una sola parola di motivazione, ma limitandosi ad affermare di voler far proprie le motivazioni di cui alla richiesta di archiviazione, non ha potuto e voluto rilevare l'errore logico e metodologico sul quale la richiesta risulta basata.

Il PM sostiene infatti che l'Arcivescovo avrebbe agito nel legittimo esercizio della libertà di propaganda della propria fede religiosa: mentre mai il Cascioli aveva voluto contestare tale legittimo esercizio, consistendo la sostanza della denuncia nell'addebito di precisi reati contenuti nel messaggio del prelato. Il PM, facendo appello alla libertà di propaganda della fede religiosa, ha omesso di valutare se in detto messaggio fossero da ravvisare ipotesi di reato, così come sostenuto dal denunciante Cascioli. Né miglior pregio merita l'affermazione del PM circa la inesistenza delle contestate falsità in quanto le stesse non risulterebbero provate, e farebbero parte di un confronto storiografico. Il PM ha dimenticato di rilevare che il Cascioli aveva allegato alla denuncia un volume con il quale si voleva appunto provare la esistenza delle lamentate falsità. In altri termini il Cascioli aveva fornito quelle che per lui costituivano prova irrefutabile delle falsità contenute nel messaggio incriminato, ed il PM ha omesso completamente ed in maniera oltretutto scorretta di prendere in esame il volume allegato, e di valutarne, eventualmente, la infondatezza. Il che, a parere di questo difensore, avrebbe addirittura comportato la nomina da parte del PM di un consulente tecnico fornito di scienza e coscienza in materia.

Se è vero infatti, in astratto, che il Giudice è "peritus peritorum", è altrettanto vero o comunque ampiamente verosimile che il PM non avesse i requisiti di conoscenza necessari a valutare correttamente la validità o meno degli assunti contenuti nel volume scritto dal Cascioli, che andava e va considerato comunque fonte di prova, in quanto fondamento della denuncia. Nella fattispecie il PM ha omesso totalmente di valutare il materiale probatorio fornito dal denunciante, trincerandosi dietro il pretesto della esistenza di un confronto storiografico. Legge e ragione avrebbero preteso che il PM, senza ripararsi dietro facili scudi, affrontasse in concreto il materiale probatorio offerto dal Cascioli: soltanto dopo aver esaminato detto materiale avrebbe potuto affermare, eventualmente, che il suddetto materiale probatorio non assurgeva a dignità di prova. Il mancato esame di detto materiale da parte del PM costituisce una ulteriore nullità dell'archiviazione, in quanto il Gip, invece di attenersi supinamente alla richiesta del PM, con una motivazione de relato e pertanto giuridicamente inesistente, si sarebbe dovuto porre il problema della corretta ed esaustiva valutazione, da parte del PM, del materiale supportante la denuncia. Il GIP non si è posto affatto tale problema, ed ha accolto pedissequamente il ragionamento poco razionale del PM. Il che, sia detto per inciso, dimostra ancora una volta la tendenza del magistrato giudicante a far proprie le ragioni del magistrato requirente; e dimostra la necessità della separazione delle due carriere, in modo da evitare una osmosi corporativa di giudizi.

PQM

Si chiede che codesta On. Le Corte di Cassazione, in accoglimento dei presenti motivi voglia cassare la impugnata ordinanza del GIP di Rovigo.

Avv. Fausto Cerulli
Atto di delega.
Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento l'avv. Fausto Cerulli, ed eleggo domicilio presso il suo studio in Porano (Tr), Via Bellini 21.
Luigi Cascioli.
La firma è vera,
( Avv. Fausto Cerulli).

4) Restiamo in attesa della sentenza della Cassazione.