Luigi Cascioli

Ateismo attacca cristianesimo con una denuncia contro la Chiesa Cattolica sostenitrice di un'impostura costruita su falsi documenti, quali la Bibbia ed i Vangeli, e imposta con la violenza dell'inquisizione e il plagio ottenuto con l'esorcismo, il satanismo e altre superstizioni.

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Processi

La Corte d'Appello di Roma respinge la richiesta di ricusazione del Giudice Mautone
N° 18/05 RG Ric. ORD.n° 140/05
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA PENALE
composta dai Signori Magistrati:
1) dott. Enzo RIVELLESE Presidente
2) dott. Gian Paolo FIOROLI. Consigliere
3) dott. Dario D’ONGHIA Consigliere

ORDINANZA
Sulla dichiarazione di ricusazione proposta in data 29/4/2005 da CASCIOLI LUIGI, nato il 16.2.1934 a Bagnoregio (Viterbo) nei confronti del dott. Gaetano Mautone G.I.P. presso il tribunale di Viterbo.

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Con la dichiarazione in premessa Cascioli Luigi eccepiva la incompatibilità del Giudice dott. Gaetano Mautone, per avere in precedenza emanato un decreto di archiviazione sul medesimo fatto.
La dichiarazione è manifestamente inammissibile.
Il dichiarante si qualifica parte offesa sul procedimento n° 3724/04 pendente presso il Tribunale di Viterbo nei confronti di Righi Enrico in ordine ai reati di cui agli artt. 661 2 494 C.P.
Osserva la corte che la figura della persona offesa del reato è regolata dagli artt. 90 e segg. c.p.p..
Il fatto stesso che viene denominata “persona” e non “parte” va al di là dello stretto significato letterale, in quanto la si vuole distinguere da quelle che sono le parti in senso tecnico del procedimento, potendo esercitare soltanto ed esclusivamente i diritti e le facoltà espressamente riconosciuti dalla legge: tra questi non rientra il diritto di proporre dichiarazioni di ricusazione.
Basterebbe questo per chiudere l’argomento.
Ci preme tuttavia sottolineare alcune altre considerazioni.
Il procedimento trae origine da una seconda denuncia nei confronti del parroco della Chiesa di S. Bonaventura di Bagoregio, don Enrico Righi colpevole di avere asserito la veridicità storica della figura di Gesù Cristo., dopo che una analoga denuncia era stata in precedenza archiviata, nonostante opposizione.
Da ciò discende innanzi tutto la possibile inammissibilità della denuncia reiterata sopra il medesimo fatto già coperto dalla precedente decisione.
In ogni caso, comunque, la si voglia interpretare, è di tutta evidenza che, qualora si tratti di un semplice precedente, non sussiste alcuna incompatibilità, non essendo questa prevista allorché il giudice venga chiamato a decidere in ordine ad un fatto analogo ad altro già deciso.
Per concludere la Corte non può esimersi dal sottolineare la singolarità, per non dire altro, delle denunzie del cascioli, il quale, tra l’altro, ha spinto la propria temerarietà fino a chiedere si procedesse ad accertamenti tecnici finalizzati all’accertamento della figura storica del Cristo.
La totale inammisssibilità impone una pena pecuniaria vicina al massimo di legge.


P.Q.M.

Visti gli artt. 37 e segg. c.p.p.
Dichiara inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta da CASCIOLI Luigi nei confronti del magistrato dott. Gaetano Mautone e condanna l’istante al pagamento della somma di Euro 1.500 (millecinquecento) in favore della cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 26-05-2005.

IL PRESIDENTE
IL CONSIGLIERE REL.

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OBBIEZIONI E COMMENTI

Le motivazioni che hanno determinato la respinta della ricusazione sono due: la prima si fa dipendere dal fatto che Cascioli Luigi non aveva il diritto di proporla perché secondo la legge egli rivestiva il ruolo di “persona” e non di “parte” offesa, e la seconda perché la ricusazione trae origine da una seconda denuncia reiterata sopra il medesimo fatto che era stato già precedentemente archiviato.
Le due locuzioni “persona offesa” e “parte offesa”, che letteralmente hanno un significato sinonimico, assumono in giurisprudenza un valore diverso secondo la fase in cui si trova il querelante durante il procedimento penale. Se nella prima fase, cioè quella preliminare riservata alle indagini che seguono la denuncia, viene considerato giuridicamente “persona offesa”, nella seconda, cioè quella relativa al processo vero e proprio, viene considerato “parte offesa”.
Praticamente è soltanto dopo l’accettazione della querela da parte del Pubblico Ministero, accettazione che dà luogo al processo, che il querelante acquisisce la qualifica di “parte offesa” che gli dà diritto a ricusare il giudice.
Poiché la querela contro don Enrico Righi si trova ancora in fase di indagini del reato, cioè non ha ancora dato luogo al processo, Cascioli Luigi non ha diritto, secondo quanto viene sancito dall’art. 90 e segg. c.p.p., di proporre la ricusazione.
Tralasciando tutte le illegalità precedentemente commesse dal Pubblico Ministero Petroselli e dal Giudice Mautone per evitare un processo alla Chiesa nella persona di don Enrico Righi (vedi “PROCESSO” su www.luigicascioli.it ), la motivazione addotta per respingere la ricusazione richiesta da Cascioli Luigi potrebbe risultare giustificata nella sua legalità se non risultasse che la Corte d’Appello di Roma, emettendo tale sentenza, ha ignorato l’emendamento portato all’art. 111 della Costituzione (Inserimento dei principi del giusto processo nell’art. 111 della Costituzione), con la legge 2/99 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 330 del 13 dicembre 1999, che riconosce al querelante il diritto di ricusazione del giudice anche durante la fase preliminare, cioè quando questi è giuridicamente considerato ancora “persona offesa”.
Questo emendamento è stato applicato perché si è ritenuto che per garantire un “giusto processo” non si deve negare a un cittadino la libertà di ricusare un giudice anche in quelle che sono le indagini preliminari dal momento che esse possono essere condizionate da un comportamento giudiziale del tutto arbitrario, come nel caso di Cascioli Luigi, che può pregiudicare il giusto procedimento della causa con archiviazioni del tutto faziose ed arbitrarie.
Escludendo che la Corte d’Appello di Roma, formata da tre giudici, quali il dott. Enzo Rivellese, Presidente, i dottori Gian Paolo Fioroli e d’Ario d’Onghia, ignorasse che l’emendamento portato art. 111 della Costituzione aveva modificato la lettura dell’art. 90 con la legge 2/99 del 13 dicembre 1999, per cui il detto l’art. 90 deve essere letto alla luce dei nuovi principi costituzionali che riconoscono al querelante il diritto di ricusazione, cos’altro si può concludere se non che si sia agito ancora una volta nella maniera più incostituzionale e illegale per evitare un processo alla Chiesa nella persona di un prete?

Se questa è l’etica usata nella prima motivazione, quella che viene praticata dalla Corte d’appello di Roma per giustificare la seconda non è davvero migliore dal momento che considera inammissibile il ricorso di Cascioli perché eseguito su “una seconda denuncia reiterata sopra una precedente che riportava il medesimo fatto”, quando appare evidente, consultando gli atti processuali, che le due denunce (vedi sentenza del 15 febbr. 2004 e ricorso del 24 marzo 2004) risultano non aver nulla a che vedere l’una con l’altra perché la prima si riferisce a “ignoto” e soltanto all’art. 661, mentre la seconda denuncia, non solo è rivolta a soggetto ben specificato e anagraficamente riconosciuto nella persona di don Enrico ma considera anche l’articolo 494 del C.P. che nella precedente viene assolutamente ignorato.

Come può la Corte d’Appello di Roma sostenere che le due denunce si riferiscono al medesimo fatto e alla stessa persona quando il Tribunale di Viterbo le differenzia sia per ciò che riguarda i reati e sia per ciò che riguarda il soggetto a cui si riferiscono?
Tutte incoerenze e contraddizioni che riconfermano una chiara intenzionalità da parte dei giudici ad impedire un processo anche a costo di ridicolizzare di fronte al mondo la Giustizia italiana e con essa tutta una nazione che, per l’inerzia e la viltà di un popolo incapace di reagire a certe angherie, sta ritornando un’espressione geografica.
Questa è l’Italia, questa è la società nella quale viviamo e vivremo ancora fino a quando non si eliminerà definitivamente ogni influenza su uno Stato laico da parte della Chiesa, di questa “corruttrice eterna”, di questa lupa famelica che ha fatto della corruzione la base della sua esistenza.
Ricorrere alle maggiori autorità, quali il Presidente della Repubblica, il Ministro della Giustizia o il Presidente del Tribunale, stando alle esperienze passate, non sarebbe altro che una perdita di tempo.

L’apoteosi del servilismo verso la “Corruttrice Eterna” la si raggiunge condannando Cascioli ad un’ammenda di 1500 Euro. Ma quello che maggiormente colpisce di questa sanzione non è tanto l’applicazione del massimo della pena che si riserva a coloro che hanno abusato della legge facendo un ricorso privo di ogni ragione, quanto la motivazione che viene data dicendo che il querelante Cascioli Luigi “ha spinto la propria temerarietà fino a chiedere si procedesse ad accertamenti tecnici finalizzati all’accertamento della figura storica del Cristo, come se i giudici si fossero trasformati, da amministratori di una giustizia democratica, in difensori di una dittatura teocratica.
Voi, giudici, ignoranti come lo sono tutti i seguaci del cristianesimo sulle questioni religiose, secondo quali argomenti potete condannare Cascioli per aver messo in discussione l’esistenza di Gesù se non avete fatto gli opportuni accertamenti?
Considerando che siamo in una nazione dove si dovrebbe rispettare la libertà dell’uomo, che differenza c’è, allorché si tratta di stabilire una verità storica, tra Cristo e gli altri personaggi di cui si può dubitare l’esistenza? Dove sta scritto che è considerato un reato fare accertamenti sulla figura storica di Cristo?
Se Cascioli avesse messo in dubbio l’esistenza di un Faraone, di Omero, di Shakespeare o di Guglielmo Tell, lo avreste ugualmente condannato a pagare il massimo dell’ammenda?
La sola differenza che c’è tra la vostra sentenza e quelle che venivano emesse dai tribunali della Santa Inquisizione, dove il risultato era già scontato, sta nel fatto che, non potendo più condannare al rogo, siete ricorsi al massimo di un’ammenda, e tutto questo per evitare voi quella condanna che avreste ricevuto dalla Chiesa se foste stati voi a spingere la vostra temerarietà a non eseguire i suoi ordini.
Staremo a vedere il seguito, perché non può assolutamente finire così.

Luigi Cascioli