Luigi Cascioli

Ateismo attacca cristianesimo con una denuncia contro la Chiesa Cattolica sostenitrice di un'impostura costruita su falsi documenti, quali la Bibbia ed i Vangeli, e imposta con la violenza dell'inquisizione e il plagio ottenuto con l'esorcismo, il satanismo e altre superstizioni.

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Processi

Opposizione dell'avv. Fonzo all'archiviazione e seconda denucia presentata al Tribunale di Perugia
Ulteriore denuncia in seguito alla seconda proposta di archiviazione

AL SIG. PROCURATORE CAPO DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI PERUGIA

ISTANZA ED ESPOSTO

Gentile Procuratore,

Il sottoscritto Luigi Cascioli, residente in Roccalvecce (Viterbo). Via delle Provincie n°45/b In data 13.09.2002 ha presentato una denuncia – querela contro Don Enrico Righi (parroco di Bagnoregio) per i reati di cui agli artt. 661 e 494 C.P., in quanto il Don Righi presenta come figura storica Gesù Cristo, mentre (secondo approfonditi studi filologici e di esegesi testuale condotti dal medesimo esponente sui Vangeli e sulla letteratura patristica e sulla storiografia del I e II sec. D.C.) Gesù Cristo non è un personaggio storico ed anzi la sua figura è stata mutuata e modellata sulla falsariga di tal Giovanni di Gamala, a riprova di ciò, il denunciante allegava copia del bollettino parrocchiale della Chiesa di S.Bonaventura di Bagnoregio (firmato da Don Enrico Righi) ed il proprio libro “La Favola di Cristo” per la dimostrazione del presupposto logico dei reati (astoricità della figura di Gesù Cristo e sostituzione della figura di Giovanni di Gamala con quella di Gesù Cristo).

Successivamente, il sottoscritto presentava memoria integrativa, rammentando la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n.9 C.P. ed allegando altro materiale a supporto.

In seguito, questa parte offesa chiedeva al Sig. Pubblico Ministero di procedere ad incidente probatorio, ai sensi dell'art.394 C.P.P., demandando ad uno o più esperti il compito di accertare la storicità o meno della figura di Gesù Cristo; tuttavia, l'Accusa rimaneva inerte. Con atto notificato il 12.05.2003, il Sig. Pubblico Ministero chiedeva l'archiviazione della notìtìa crimìnìs, ritenendo il procedimento contro ignoti (!), con la motivazione “le richieste di indagini sono inammissibili formalmente e per l'oggetto … la denuncia è palesemente infondata e non si riscontrano ipotesi di reato”. Avverso tale richiesta, il sottoscritto presentava rituale e tempestiva opposizione, deducendo:

• che il procedimento non poteva essere rubricato “contro ignoti”. Poiché nella denuncia come negli atti successivi si era sempre additato Don Enrico Righi come responsabile di fatti-integranti reato denunciati e che era stato prodotto agli atti il bollettino parrocchiale da questi firmato.

• che il procedimento era stato rubricato solo relativamente alla contravvenzione di cui all'art. 661 C.P. e non anche al più grave delitto di cui all'art. 494 C.P.

• che non poteva essere dichiarata la palese infondatezza della notizia di reato, poiché – una volta dimostrato il presupposto logico (non storicità della figura di Gesù Cristo e sua modellazione sulla figura di Giovanni di Gamala) – ben sussistevano i reati esposti in denuncia, come dimostrava un'analisi giurisprudenziale sul punto.

• che il rigetto della richiesta di incidente probatorio era del tutto inammissibile, poiché sostanzialmente immotivata, ed infondata poiché l'espletamento della perizia richiesta avrebbe comportata una sospensione del dibattimento superiore a 60 giorni e tanto consentiva di espletarla nella fase delle indagini, come previsto dall'art. 392 II comma del CODICE PROCEDURA PENALE. Né si poteva sostenere provata la storicità di Gesù Cristo. Il sottoscritto, perciò, si opponeva all'archiviazione e chiedeva che il GIP ordinasse al Pubblico Ministero di formulare direttamente imputazione ovvero di esperire le attività istruttorie richieste, iscrivendo Don Enrico Righi nel registro degli indagati per la supposta commissione dei reati di cui agli artt. 494 e 661 del C.P. . Il GIP del tribunale di Viterbo fissava la Camera di Consiglio del 21.11.2003 per la discussione dell'opposizione alla richiesta di archiviazione.

Con ordinanza 28.11.2003, il GIP del Tribunale di Viterbo, a scioglimento della riserva assunta, rigettava l'opposizione e disponeva l'archiviazione del procedimento a carico di ignoti, rilevando che: 1) l'opposizione sarebbe stata inammissibile “ poiché priva della specifica indicazione dell'oggetto delle indagini suppletive e dei relativi elementi di prova caratterizzati dai necessari requisiti di pertinenza e di rilevanza”; 2) che il problema della storicità di Gesu Cristo “mal si presta ad essere specificamente affrontata nelle aule di un Tribunale”; 3) che “anche a voler considerare le imputazioni di cui agli artt. 494 e 661 C.P. ipotizzate dal Cascioli, deve riconoscersi come la prima fattispecie di reato presupponga il conseguimento di un vantaggio, mentre per integrare la seconda occorra l'elemento dell'impostura, ovvero di un abile artifizio idoneo a determinare un abuso della credulità popolare con conseguente turbamento dell'ordine pubblico, elementi tutti non rinvenibili nel caso in esame”. Nulla veniva detto circa l'apertura del procedimento a carico di “ignoti” e non di Don Enrico Righi e neppure sulla valutazione del solo reato meno grave operata dal Sig. Pubblico Ministero.

Ancora, in data 09.03.2004 lo scrivente doveva così presentare alla Procura della Repubblica Tribunale di Viterbo la seconda denuncia-querela contro Don Enrico Righi (parroco di Bagnoregio) chiedendo che il nome della persona individuata come sospetto autore del reato (cioè Don Enrico Righi) fosse iscritto nel registro delle notizie di reato, come autorevolmente statuito da Cass.Sez.119.5.1998 n.1840, in base al disposto dell'art.335 I comma del Codice Diritto Penale, nel quale viene previsto che “il Pubblico Ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente e dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito ”. L'attribuzione formale del crimine ad una persona contenuta nella notizia di reato, determina, infatti, l'obbligo di iscrizione della stessa nel relativo registro, secondo Cass. Sez. I 26.6.1996 n.4384 e la necessita degli approfondimenti istruttori.

Tutto ciò premesso non pare che la discrezionalità che è appannaggio dell'organo giudiziario consenta la palese distorsione che si è operata del procedimento de quo a carico di “ignoti” invece che a carico della persona accusata. Tale comportamento del Dott. Renzo Petroselli, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo, a parere di chi scrive, non si appalesa come atto meramente decisorio e dunque che possa semplicemente manifestare il libero convincimento di chi lo emise ma piuttosto potrebbe, in ipotesi, essere comportamento finalizzato all'indebito favore o danno di parti in causa o di terzi (il … riguardo per l'influente Chiesa Cattolica, seppur è da rispettare laddove esibito nell'esclusivo ambito propriamente professionale, appare inaccettabile nella sede ardita; propria dell'ordinamento statale e dell'esercizio della sua sovranità: ex art. 7 Cost.!).

Si chiede pertanto con fiducia alla S.V. di accertare se la mancata indicazione di Don Enrico Righi quale sospetto autore del reato nel procedimento n. 4998/2002 R.G.Ign. costituisca una precisa violazione di norme penali, o di regole deontologiche, stante il dovere d'attenzione e correttezza che incombe sui Giudici dell'Ufficio delle P.M. e se, nella fattispecie concreta siano stati rispettati tutti i diritti delle parte coinvolte come ad esempio quello dell'indagato a conoscere delle accuse mossegli nelle forme e nei termini del codice di rito. Come anche quello dell'esponente a non dover reiterare, con aggravio di spese e di tempi, le sue richieste. Tanto ai fini di avviare azione penale se si ravviseranno dei reati nei comportamenti oggetto delle censure mosse dall'esponente. Si fa istanza d'essere avvertito di tutti gli atti che saranno adottati e di ricevere avviso d'eventuale archiviazione.

Viterbo lì 24 marzo 2004

Luigi Cascioli