Luigi Cascioli

Ateismo attacca cristianesimo con una denuncia contro la Chiesa Cattolica sostenitrice di un'impostura costruita su falsi documenti, quali la Bibbia ed i Vangeli, e imposta con la violenza dell'inquisizione e il plagio ottenuto con l'esorcismo, il satanismo e altre superstizioni.

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Processi

Il Giudice Mautone rigetta l'opposizione

TRIBUNALE DI VITERBO

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il Giudice per le indagini preliminari,

provvedendo sulla opposizione alla richiesta di archiviazione del procedimento n 4998/2002 R.G. a carico d'Ignoti avanzata da Luigi Cascioli;

letti gli atti del procedimento e sentite le parti comparse in camera di consiglio;

premesso che l'opposizione proposta dal Cascioli risulta inammissibile, poiché priva della specifica indicazione dell'oggetto delle indagini suppletive e dei relativi elementi di prova caratterizzati dai necessari requisiti di pertinenza e rilevanza (Cass. SS.UU. 14.4.96, Testa);

ritenuto, nel merito, che il presupposto logico da cui parte il denunziante è la “certezza” della fondatezza della propria ricerca storica sulla falsità della figura e dell'esistenza stessa di Cristo, argomento che, per sua natura, a cagione delle secolari dispute teologiche e storiche sul punto, non appare suscettibile di utili approfondimenti istruttori in sede penale e, d'altro canto, mal si presta ad essere scientificamente affrontata nelle aule di un Tribunale;

che, peraltro, anche a voler considerare le imputazioni di cui agli artt. 494 e 661 c.p. ipotizzate dal Cascioli, deve riconoscersi come la fattispecie di reato presupponga il conseguimento di vantaggio, mentre per integrare la seconda occorra l'elemento dell'impostura, ovvero di un abile artifizio idoneo a determinare un abuso della credulità popolare con sonseguente turbamento dell'ordine pubblico, elementi tutti non rinvenibili nel caso in esame;

che, per le superiori considerazioni, va disposta l'archiviazione del contesto.

P.Q.M.

Visti gli artt. 409, 410 c.p.p.,

rigetta l'opposizione e dispone l'archiviazione del procedimento a carico di ignoti, ordinando la restituzione degli atti al P.M.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

Viterbo, 28.11.2003.

Il G.I.P.

Dott. Gaetano Mautone.

Dep. 28/11/03