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Processi
RICHIESTA
DI ARCHIVIAZIONE
(ART. 408/411 c.p.p., 125 e 126 D.lv. 271/89).
Al sig. Giudice per le ingagini preliminari
Presso il tribunale di Viterbo.
Il Pubblico
Ministero Dottor Renzo PETROSELLI
Visti gli atti dl procedimento penale sopra indicato nei confronti
di IGNOTI:
…per
il reto di cui all’art. 661 C.P.
Commesso in Viterbo 13.09.2002
Rilevato
che le richiete di indagini sono inammisibili formalmente
e per l’oggetto
dell’accertamento;
Ritenuto che la denuncia è palesemente infondata e
non si riscontra ipotesi di reato
Visti gli articoli 408/411 C.P.P., 125 2 126 D.Lv: 271/89
CHIEDE
Che il giudice per le Indagini Preliminari in sede, si voglia
disporre l’archiviazione del procedimento e ordinare
la conseguente erstituzione degli atti a quest’ufficio.
Viterbo lì 27/03/2003.
Il pubblico Ministero
Dott. Renzo Petroselli.
(Firmato illegibile).
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Commento alla richiesta di archiviazione
COMMENTI ALL'ARCHIVIAZIONE
Non c'è bisogno di particolari spiegazioni
per dimostrare che l'archiviazione richiesta dal Pubblico
Ministero Dott. Renzo Petroselli ci riporta ad un di quei
processi medioevali nei quali i tribunali di Stato, sotto
la minaccia delle ritorsioni più gravi, dovevano comportarsi
secondo il volere della Santa Inquisizione.
Anche se non ci sono più roghi e confische di beni,
che i mezzi di cui dispone il clero per castigare coloro che
non gli si dimostrano fedeli restino comunque estremamente
efficaci, lo si può comprendere da come sia ritenuta
da tutti una pazzia la querela portata da Luigi Cascioli contro
un prete, contro un esponente di questa mostruosa piovra,
il Vaticano, a cui potenza tiene in soggezione anche i più
grandi della terra.
Escludendo che una persona competente in legge, come si presuppone
che lo sia un Procuratore della Repubblica, possa aver proposto
per propria convinzione l'archiviazione della denuncia-querela
di Luigi Cascioli adducendo dei motivi si chiaramente fallaci,
cos'altro si può concludere se non che egli abbia agito
secondo una pressione ricevuta da chi vuole impedire un processo
che pone dei grossi problemi al cristianesimo?
A) Un giudice nel pieno delle sue facoltà mentali,
come avrebbe potuto attribuire ad ignoti una denuncia-querela
quando essa si indirizza nella forma più precisa e
circostanziata a certo don Enrico Righi, parroco di Bagnoregio,
se avesse agito libero di ogni influenza o coercizione?
B) Un giudice serio e coscienzioso, come dovrebbe esserlo
un magistrato che si è impegnato a seguire un etica
sotto giuramento, come può non essersi accorto che
nella denuncia viene sostenuto nella forma più chiara
e ferma la sussistenza del reato di cui all'art. 494 c.p.
che si riferisce alla ”sostituzione di persona”?
C) Un giudice reso esperto da oltre 30 anni di attività
giuridica, come può sostenere che le notizie criminis
espresse nella denuncia sono infondate quando invece sussistono
in tutta la loro chiarezza attraverso prove tratte da documenti
ben definiti nella loro autenticità storica?.
D) Un giudice che si è assunto l'incarico di far rispettare
le leggi, come può lui violare in maniera così
indignitosa gli artt. 125 e 394 del C.P.P. dichiarando che
le indagini richieste sono inammissibili sia sotto il punto
di vista formale che sotto il punto di vista dell'oggetto,
senza spiegarne i motivi?
È attraverso l'esame di queste quattro scorrettezze,
che fanno della richiesta di archiviazione un vero concentrato
di illegalità e di abusi, che potremo capire come non
sia stato un giudice imparziale e laico a decidere, ma bensì
un uomo che ha agito sotto l'influenza di pregiudizi per evitare
all'accusato un processo che, coinvolgendo nella persona di
don Enrico Righi tutti i ministri della Chiesa, potrebbe rappresentare
niente di meno che la fine del cristianesimo come è
stato chiaramente spiegato da uno stesso seguace di questa
religione in una e.mail indirizzata ai suoi amici credenti:
<< Ai miei amici credenti: provare che Newton non è
esistito non rimette in causa le sue equazioni, ma dire che
provare la non esistenza di Cristo non rimetta in causa il
cristianesimo è quanto mai falso e arcifalso per la
semplice ragione che il cristianesimo non è una teoria
che deve essere validata o respinta dalla sperimentazione,
ma ben si un insegnamento che si basa essenzialmente sull'idea
del peccato originale e del suo riscatto attraverso il sacrificio
di Gesù. Se Gesù non è mai esistito tutto
l'edificio cristiano crolla. Io non credo che voi arriverete
a convincere questi non credenti malgrado le vostre brillanti
dimostrazioni di fede. Non dimenticate che costoro sono degli
atei e che è un errore fare appello alla fede per provare
il sacro. Essi sono permeabili soltanto alla ragione e se
voi volete fare opera di carità e riportarli sulla
strada dritta è soltanto attraverso il razionale che
potrete farlo>>. (Michel Second).
E la Chiesa questo lo sa, lo sa troppo bene, perché
possa permettere che ci sia un processo nel quale venga dimostrata
l'insistenza di Cristo.
Analizziamo ora i quattro interrogativi.
A) Attribuzione della denuncia ad ignoti.
Domanda: Perché si è voluto attribuire la denuncia
ad ignoti quando essa è espressamente diretta a persona
ben identificata con tanto di nome, cognome, indirizzo e qualifica
professionale?
Risposta: Perché se si fosse attribuita la denuncia
a persona certa, come in questo caso a don Enrico Righi, la
querela per calunnia e diffamazione che ne sarebbe conseguita
contro Luigi Cascioli per infondatezza di prove, avrebbe fatto
rientrare dalla finestra un processo che si è voluto
far uscire dalla porta con un'archiviazione che, riferendosi
a un procedimento penale nei confronti di IGNOTI che non possono
querelare, impedisce ogni ulteriore procedimento.
B) Art.494.
Domanda: perché si è voluto ignorare l'art.
494 riferentesi alla sostituzione di persona?
Risposta: perché comportando questo articolo una discussione
su un personaggio esistito, quale Giovanni di Gamala, figlio
di Giuda il Galileo organizzatore della rivolta del censimento,
avrebbe vanificato l'intenzionalità di trasformare
il processo storico in un processo ideologico, quel processo
ideologico a cui certamente si riferisce più avanti
il Procuratore della Repubblica Renzo Petroselli quando sostiene
che le indagini sono inammissibili perché non si può
espletare nessuna forma d'indagine su un oggetto di natura
divina (Gesù).
Infatti, è per questa errata convinzione che la stragrande
maggioranza delle persone, compresi i non credenti, sostiene
che non sarà mai possibile dimostrare la non esistenza
di un dio la cui essenza è sostenuta da convinzioni
dogmatiche non attaccabili dalla ragione. Questo è
stato uno dei motivi per cui molti degli avvocati interpellati
da Luigi Cascioli si sono rifiutati di assisterlo nel processo
pur dichiarandosi atei: <<Non si potrà mai discutere
in un tribunale penale l'esistenza di Gesù essendo
egli un dio>>.
Convinzione che viene chiaramente espressa nella proposta
di archiviazione allorché si afferma, in violazione
degli artt. 125 e 394, che le indagini sono inammissibili
per la natura di un OGGETTO che l'insipienza e l'opportunismo
portano a considerarlo soltanto nella sua qualifica di dio.
Questa respinta della querela per inammissibilità di
indagini per la natura dell'oggetto che confonde la figura
di un Gesù dio con la figura di un Gesù umano,
non può essere che un equivoco voluto, un vero escamottage,
per impedire che si conosca la verità.
Cascioli Luigi, sapendo che un tribunale non potrà
mai risolvere le diatribe che si protraggono da millenni tra
atei e credenti riguardo l'esistenza di Dio, se ha citato
un prete quale rappresentante a tutti gli effetti del cristianesimo,
non lo ha fatto perché don Enrico Righi crede a Gesù
come entità teologica soprannaturale, ma soltanto perché
costui, sostenendo l'esistenza di un uomo che in realtà
mai è esistito, trae interessi economici da un falso
storico.
A Luigi Cascioli, una volta accertato che Gesù Cristo
non è un personaggio storico, nulla interessa se coloro
che credono in lui continuano ancora considerarlo come il
dio della salvezza eterna, come non interessa a nessuno storico
se la Svizzera continua a onorare, come emblema nazionale
della propria indipendenza, Guglielmo Tell nonostante sia
stato dimostrato che non è mai esistito.
Molti sono gli islamici atei che chiedono a Luigi Cascioli
di intentare contro Maometto lo stesso processo che ha promosso
contro Gesù. È dalla risposta negativa che egli
dà a costoro che si può capire, senza bisogno
di ulteriori spiegazioni, che la denuncia-querela non è
contro un dio ma contro un uomo: <<Maometto, a differenza
di Gesù, è veramente esistito>>.
Perché la Chiesa evita questo processo? Perché
la Chiesa, sostenitrice com'è dell'esistenza storica
di Gesù, non approfitta della denuncia-querela di Luigi
Cascioli per mettere a tacere una volta per tutte le contestazioni
che da sempre le vengono fatte da centinaia di esegeti e storici?
E la risposta non può essere che una: la Chiesa, quale
costruttrice dei documenti falsi su cui è stata costruita
la figura di Cristo, è la prima a essere consapevole
dell'imbroglio.
Non è stato Papa Leone X (1513-1521) a dichiarare:
<<Tutti sappiamo bene quanto la favola di Cristo abbia
recato profitto a noi e ai nostri più stretti seguaci
?>> .
Non è stato Papa Paolo III (1534-1549) a dire che Cristo
non è mai esistito?
“ Paolo III spingeva la sua irriverenza fino al punto
di affermare che Gesù non era altri che il sole, adorato
dalla setta Mitraica, e Giove Ammone rappresentato nel paganesimo
sotto forma di montone e di agnello... e diceva che non c'era
nessun documento valido che dimostrasse l'esistenza di Cristo
e che la sua convinzione era che Gesù non era mai esistito”.
( Mendoza, ambasciatore di Spagna al Vaticano).
Conclusione.
Secondo la legge italiana, come conseguenza dell'opposizione
fatta da Cascioli Luigi all'archiviazione, ci sarà
un dibattito in tribunale per stabilire se nella querela-denuncia
ci sono gli elementi sufficienti per aprire un'inchiesta.
Davanti al Giudice ci saranno le parti opposte: da una parte
la ragione e il buon senso rappresentati da Luigi Cascioli
e dall'altra... dall'altra la figura di Cristo rappresentata
da un ignoto. Sarà il magistrato a decidere. Cosa deciderà?
Seguirà egli la legge come eticamente deve fare un
magistrato o insisterà, sull'esempio del Procuratore
della Repubblica Renzo Petroselli, a ignorare l'art. 494 del
C.P. riguardante la sostituzione di persona, a violare gli
artt. 125 e 394 del C.P.P. e a commettere tutte le anomalie
e le scorrettezze già esposte nei capoversi A-B-C-D?
Staremo a vedere! Comunque una cosa è certa: dal comportamento
di questo giudice il mondo potrà comprendere se la
legge è davvero uguale per tutti.
“Giudici, leggo dietro di voi <<LA LEGGE È
UGUALE PER TUTTI>> che è un principio costituzionale:
se viene meno la tenuta dello Stato di diritto, allora può
essere messa in gioco la nostra democrazia”. (Pubblico
Ministero Ilda Bocassini - 31 maggio 2003).