Luigi Cascioli

Ateismo attacca cristianesimo con una denuncia contro la Chiesa Cattolica sostenitrice di un'impostura costruita su falsi documenti, quali la Bibbia ed i Vangeli, e imposta con la violenza dell'inquisizione e il plagio ottenuto con l'esorcismo, il satanismo e altre superstizioni.

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Processi

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
(ART. 408/411 c.p.p., 125 e 126 D.lv. 271/89).


Al sig. Giudice per le ingagini preliminari
Presso il tribunale di Viterbo.

Il Pubblico Ministero Dottor Renzo PETROSELLI
Visti gli atti dl procedimento penale sopra indicato nei confronti di IGNOTI:

…per il reto di cui all’art. 661 C.P.
Commesso in Viterbo 13.09.2002

Rilevato che le richiete di indagini sono inammisibili formalmente e per l’oggetto
dell’accertamento;
Ritenuto che la denuncia è palesemente infondata e non si riscontra ipotesi di reato

Visti gli articoli 408/411 C.P.P., 125 2 126 D.Lv: 271/89

CHIEDE
Che il giudice per le Indagini Preliminari in sede, si voglia disporre l’archiviazione del procedimento e ordinare la conseguente erstituzione degli atti a quest’ufficio.

Viterbo lì 27/03/2003.

Il pubblico Ministero
Dott. Renzo Petroselli.
(Firmato illegibile).

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Commento alla richiesta di archiviazione
COMMENTI ALL'ARCHIVIAZIONE

Non c'è bisogno di particolari spiegazioni per dimostrare che l'archiviazione richiesta dal Pubblico Ministero Dott. Renzo Petroselli ci riporta ad un di quei processi medioevali nei quali i tribunali di Stato, sotto la minaccia delle ritorsioni più gravi, dovevano comportarsi secondo il volere della Santa Inquisizione.
Anche se non ci sono più roghi e confische di beni, che i mezzi di cui dispone il clero per castigare coloro che non gli si dimostrano fedeli restino comunque estremamente efficaci, lo si può comprendere da come sia ritenuta da tutti una pazzia la querela portata da Luigi Cascioli contro un prete, contro un esponente di questa mostruosa piovra, il Vaticano, a cui potenza tiene in soggezione anche i più grandi della terra.
Escludendo che una persona competente in legge, come si presuppone che lo sia un Procuratore della Repubblica, possa aver proposto per propria convinzione l'archiviazione della denuncia-querela di Luigi Cascioli adducendo dei motivi si chiaramente fallaci, cos'altro si può concludere se non che egli abbia agito secondo una pressione ricevuta da chi vuole impedire un processo che pone dei grossi problemi al cristianesimo?
A) Un giudice nel pieno delle sue facoltà mentali, come avrebbe potuto attribuire ad ignoti una denuncia-querela quando essa si indirizza nella forma più precisa e circostanziata a certo don Enrico Righi, parroco di Bagnoregio, se avesse agito libero di ogni influenza o coercizione?
B) Un giudice serio e coscienzioso, come dovrebbe esserlo un magistrato che si è impegnato a seguire un etica sotto giuramento, come può non essersi accorto che nella denuncia viene sostenuto nella forma più chiara e ferma la sussistenza del reato di cui all'art. 494 c.p. che si riferisce alla ”sostituzione di persona”?
C) Un giudice reso esperto da oltre 30 anni di attività giuridica, come può sostenere che le notizie criminis espresse nella denuncia sono infondate quando invece sussistono in tutta la loro chiarezza attraverso prove tratte da documenti ben definiti nella loro autenticità storica?.
D) Un giudice che si è assunto l'incarico di far rispettare le leggi, come può lui violare in maniera così indignitosa gli artt. 125 e 394 del C.P.P. dichiarando che le indagini richieste sono inammissibili sia sotto il punto di vista formale che sotto il punto di vista dell'oggetto, senza spiegarne i motivi?
È attraverso l'esame di queste quattro scorrettezze, che fanno della richiesta di archiviazione un vero concentrato di illegalità e di abusi, che potremo capire come non sia stato un giudice imparziale e laico a decidere, ma bensì un uomo che ha agito sotto l'influenza di pregiudizi per evitare all'accusato un processo che, coinvolgendo nella persona di don Enrico Righi tutti i ministri della Chiesa, potrebbe rappresentare niente di meno che la fine del cristianesimo come è stato chiaramente spiegato da uno stesso seguace di questa religione in una e.mail indirizzata ai suoi amici credenti: << Ai miei amici credenti: provare che Newton non è esistito non rimette in causa le sue equazioni, ma dire che provare la non esistenza di Cristo non rimetta in causa il cristianesimo è quanto mai falso e arcifalso per la semplice ragione che il cristianesimo non è una teoria che deve essere validata o respinta dalla sperimentazione, ma ben si un insegnamento che si basa essenzialmente sull'idea del peccato originale e del suo riscatto attraverso il sacrificio di Gesù. Se Gesù non è mai esistito tutto l'edificio cristiano crolla. Io non credo che voi arriverete a convincere questi non credenti malgrado le vostre brillanti dimostrazioni di fede. Non dimenticate che costoro sono degli atei e che è un errore fare appello alla fede per provare il sacro. Essi sono permeabili soltanto alla ragione e se voi volete fare opera di carità e riportarli sulla strada dritta è soltanto attraverso il razionale che potrete farlo>>. (Michel Second).
E la Chiesa questo lo sa, lo sa troppo bene, perché possa permettere che ci sia un processo nel quale venga dimostrata l'insistenza di Cristo.

Analizziamo ora i quattro interrogativi.

A) Attribuzione della denuncia ad ignoti.
Domanda: Perché si è voluto attribuire la denuncia ad ignoti quando essa è espressamente diretta a persona ben identificata con tanto di nome, cognome, indirizzo e qualifica professionale?
Risposta: Perché se si fosse attribuita la denuncia a persona certa, come in questo caso a don Enrico Righi, la querela per calunnia e diffamazione che ne sarebbe conseguita contro Luigi Cascioli per infondatezza di prove, avrebbe fatto rientrare dalla finestra un processo che si è voluto far uscire dalla porta con un'archiviazione che, riferendosi a un procedimento penale nei confronti di IGNOTI che non possono querelare, impedisce ogni ulteriore procedimento.

B) Art.494.
Domanda: perché si è voluto ignorare l'art. 494 riferentesi alla sostituzione di persona?
Risposta: perché comportando questo articolo una discussione su un personaggio esistito, quale Giovanni di Gamala, figlio di Giuda il Galileo organizzatore della rivolta del censimento, avrebbe vanificato l'intenzionalità di trasformare il processo storico in un processo ideologico, quel processo ideologico a cui certamente si riferisce più avanti il Procuratore della Repubblica Renzo Petroselli quando sostiene che le indagini sono inammissibili perché non si può espletare nessuna forma d'indagine su un oggetto di natura divina (Gesù).
Infatti, è per questa errata convinzione che la stragrande maggioranza delle persone, compresi i non credenti, sostiene che non sarà mai possibile dimostrare la non esistenza di un dio la cui essenza è sostenuta da convinzioni dogmatiche non attaccabili dalla ragione. Questo è stato uno dei motivi per cui molti degli avvocati interpellati da Luigi Cascioli si sono rifiutati di assisterlo nel processo pur dichiarandosi atei: <<Non si potrà mai discutere in un tribunale penale l'esistenza di Gesù essendo egli un dio>>.
Convinzione che viene chiaramente espressa nella proposta di archiviazione allorché si afferma, in violazione degli artt. 125 e 394, che le indagini sono inammissibili per la natura di un OGGETTO che l'insipienza e l'opportunismo portano a considerarlo soltanto nella sua qualifica di dio.
Questa respinta della querela per inammissibilità di indagini per la natura dell'oggetto che confonde la figura di un Gesù dio con la figura di un Gesù umano, non può essere che un equivoco voluto, un vero escamottage, per impedire che si conosca la verità.
Cascioli Luigi, sapendo che un tribunale non potrà mai risolvere le diatribe che si protraggono da millenni tra atei e credenti riguardo l'esistenza di Dio, se ha citato un prete quale rappresentante a tutti gli effetti del cristianesimo, non lo ha fatto perché don Enrico Righi crede a Gesù come entità teologica soprannaturale, ma soltanto perché costui, sostenendo l'esistenza di un uomo che in realtà mai è esistito, trae interessi economici da un falso storico.
A Luigi Cascioli, una volta accertato che Gesù Cristo non è un personaggio storico, nulla interessa se coloro che credono in lui continuano ancora considerarlo come il dio della salvezza eterna, come non interessa a nessuno storico se la Svizzera continua a onorare, come emblema nazionale della propria indipendenza, Guglielmo Tell nonostante sia stato dimostrato che non è mai esistito.
Molti sono gli islamici atei che chiedono a Luigi Cascioli di intentare contro Maometto lo stesso processo che ha promosso contro Gesù. È dalla risposta negativa che egli dà a costoro che si può capire, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, che la denuncia-querela non è contro un dio ma contro un uomo: <<Maometto, a differenza di Gesù, è veramente esistito>>.
Perché la Chiesa evita questo processo? Perché la Chiesa, sostenitrice com'è dell'esistenza storica di Gesù, non approfitta della denuncia-querela di Luigi Cascioli per mettere a tacere una volta per tutte le contestazioni che da sempre le vengono fatte da centinaia di esegeti e storici? E la risposta non può essere che una: la Chiesa, quale costruttrice dei documenti falsi su cui è stata costruita la figura di Cristo, è la prima a essere consapevole dell'imbroglio.
Non è stato Papa Leone X (1513-1521) a dichiarare: <<Tutti sappiamo bene quanto la favola di Cristo abbia recato profitto a noi e ai nostri più stretti seguaci ?>> .
Non è stato Papa Paolo III (1534-1549) a dire che Cristo non è mai esistito?
“ Paolo III spingeva la sua irriverenza fino al punto di affermare che Gesù non era altri che il sole, adorato dalla setta Mitraica, e Giove Ammone rappresentato nel paganesimo sotto forma di montone e di agnello... e diceva che non c'era nessun documento valido che dimostrasse l'esistenza di Cristo e che la sua convinzione era che Gesù non era mai esistito”. ( Mendoza, ambasciatore di Spagna al Vaticano).
Conclusione.
Secondo la legge italiana, come conseguenza dell'opposizione fatta da Cascioli Luigi all'archiviazione, ci sarà un dibattito in tribunale per stabilire se nella querela-denuncia ci sono gli elementi sufficienti per aprire un'inchiesta. Davanti al Giudice ci saranno le parti opposte: da una parte la ragione e il buon senso rappresentati da Luigi Cascioli e dall'altra... dall'altra la figura di Cristo rappresentata da un ignoto. Sarà il magistrato a decidere. Cosa deciderà? Seguirà egli la legge come eticamente deve fare un magistrato o insisterà, sull'esempio del Procuratore della Repubblica Renzo Petroselli, a ignorare l'art. 494 del C.P. riguardante la sostituzione di persona, a violare gli artt. 125 e 394 del C.P.P. e a commettere tutte le anomalie e le scorrettezze già esposte nei capoversi A-B-C-D?
Staremo a vedere! Comunque una cosa è certa: dal comportamento di questo giudice il mondo potrà comprendere se la legge è davvero uguale per tutti.
“Giudici, leggo dietro di voi <<LA LEGGE È UGUALE PER TUTTI>> che è un principio costituzionale: se viene meno la tenuta dello Stato di diritto, allora può essere messa in gioco la nostra democrazia”. (Pubblico Ministero Ilda Bocassini - 31 maggio 2003).