Luigi Cascioli

Ateismo attacca cristianesimo con una denuncia contro la Chiesa Cattolica sostenitrice di un'impostura costruita su falsi documenti, quali la Bibbia ed i Vangeli, e imposta con la violenza dell'inquisizione e il plagio ottenuto con l'esorcismo, il satanismo e altre superstizioni.

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Processi

21 gennaio 2003
Luigi Cascioli, temendo che il Pubblico Ministero proponga un'Archiviazione su motivi futili e non giustificati, chiede al Tribunale di Viterbo che la querela sia esaminata da un esperto in cristologia - incidente probatorio- (Quale occasione migliore per la Chiesa per
dimostrare le sue verità?)

RICHIESTA DI INCIDENTE PROBATORIO

(Richiesta di un esperto in cristologia)

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO
PROCEDIMENTO PENALE C. DON ENRICO RIGHI
RICHIESTA DI INCIDENTE PROBATORIO EX ART. 394 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Il sottoscritto Luigi Cascioli, residente in Roccalvecce (Viterbo), via delle Province 45/b, nella qualità di parte offesa nel procedimento in epigrafe

PREMESSO

-che in data 13. sett.2002 il sottoscritto ha presentato a Codesta Pretura della Repubblica denuncia-querela contro don Enrico Righi (parroco di Bagnoregio), per i reati previsti e puniti dagli articoli 494 e 661 del Codice Penale, allegando il libro "La Favola di Cristo", a riprova delle proprie affermazioni;
-che in data 27 nov. 2002 il sottoscritto ha presentato delle memorie integrative ad ulteriore chiarimento delle ragioni della denuncia-querela, in cui si allegava, oltre ai reati già indicati, anche la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 del Codice Penale, con 36 pagine di spiegazioni allegate sul merito della vicenda,
Tanto premesso, il sottoscritto ex art. 394 C.P.P.

CHIEDE

ALLA s.v.Ill.ma di promuovere un incidente probatorio sui seguenti punti e per le seguenti ragioni.
L'incidente probatorio da espletarsi è una perizia che tenda a dimostrare se la figura di Gesù il Cristo, come diffusa dalla fede cattolica, abbia fondamento reale ed aderenza a dati storici o meno.
La perizia è determinante per la sussistenza dei reati poiché, se la perizia accertasse la natura storica di tale figura non vi sarebbe alcun reato, mentre se la figura di Gesù il Cristo fosse una mera creazione teologica senza riscontro storico, allora vi sarebbe senza dubbio una falsità di base che, integrata con l'opportuno elemento psicologico che sussiste certamente, come meglio spiegato nella denuncia-querela), determinerebbe la sussistenza dei reati enunciati nella denuncia-querela sopra richiamata.
Pertanto nel caso di specie, i requisiti previsti dall'art. 393 I comma C.P.P. sono i seguenti: a) espletamento di perizia tesa a determinare la natura storica o fantastica (teologica) di Gesù il Cristo, che costituisce un prius logico per la sussistenza dei reati per i quali si chiede procedersi; b) la prova è da assumersi nei confronti di don Enrico Righi; c) la prova non può essere rinviata al dibattimento poiché procurerebbe una sospensione superiore a gg.60 e, quindi, si rientra nel campo di applicazione dell'art. 392 II comma C.P.P.
Tale ultima affermazione è giustificata dal fatto che il perito dovrà esaminare attentamente tutte le fonti originarie e coeve all'epoca della presunta vita di Gesù il Cristo e, ove è possibile, nella loro lingua di redazione originale e non in traduzioni che possano tradire il significato primigenio delle parole usate; inoltre, il perito dovrà verificare (all'interno delle fonti primarie) se vi siano o meno passi interpolati da successivi copisti spesso di fede cristiana e quindi ideologicamente portati a modellare il testo secondo le proprie credenze); infine, la ricerca del perito non dovrà basarsi esclusivamente su fonti documentarie , ma estendersi anche a verificare le fonti epigrafiche, materiali, monumentali, topografiche e paleografiche , nummarie o quant'altro serva a riscontrare la veridicità o meno della seguente affermazione: "Gesù il Cristo non è un personaggio storico". Appare a luce meridiana che l'indagine è complessa e lunga e che potrebbe travalicare i temi indicati dall'art. 392 II comma C.P.P. (giorni 60).
La parte offesa si riserva il diritto di nominare un proprio consulente tecnico nell'ambito dell'espletamento della perizia richiesta.
Con osservanza.
Si allega: nomina del proprio difensore.

Luigi Cascioli