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Processi
21 gennaio 2003
Luigi Cascioli, temendo che il Pubblico Ministero proponga
un'Archiviazione su motivi futili e non giustificati, chiede
al Tribunale di Viterbo che la querela sia esaminata da un
esperto in cristologia - incidente probatorio- (Quale occasione
migliore per la Chiesa per
dimostrare le sue verità?)
RICHIESTA DI INCIDENTE PROBATORIO
(Richiesta di un esperto in cristologia)
ALLA
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO
PROCEDIMENTO PENALE C. DON ENRICO RIGHI
RICHIESTA DI INCIDENTE PROBATORIO EX ART. 394 DEL CODICE DI
PROCEDURA PENALE
Il sottoscritto Luigi Cascioli, residente in Roccalvecce (Viterbo), via delle Province 45/b, nella qualità di parte offesa nel procedimento in epigrafe
PREMESSO
-che in data 13. sett.2002 il sottoscritto
ha presentato a Codesta Pretura della Repubblica denuncia-querela
contro don Enrico Righi (parroco di Bagnoregio), per i reati
previsti e puniti dagli articoli 494 e 661 del Codice Penale,
allegando il libro "La Favola di Cristo", a riprova
delle proprie affermazioni;
-che in data 27 nov. 2002 il sottoscritto ha presentato delle
memorie integrative ad ulteriore chiarimento delle ragioni
della denuncia-querela, in cui si allegava, oltre ai reati
già indicati, anche la sussistenza dell'aggravante
di cui all'art. 61 n. 9 del Codice Penale, con 36 pagine di
spiegazioni allegate sul merito della vicenda,
Tanto premesso, il sottoscritto ex art. 394 C.P.P.
CHIEDE
ALLA s.v.Ill.ma di promuovere un incidente
probatorio sui seguenti punti e per le seguenti ragioni.
L'incidente probatorio da espletarsi è una perizia
che tenda a dimostrare se la figura di Gesù il Cristo,
come diffusa dalla fede cattolica, abbia fondamento reale
ed aderenza a dati storici o meno.
La perizia è determinante per la sussistenza dei reati
poiché, se la perizia accertasse la natura storica
di tale figura non vi sarebbe alcun reato, mentre se la figura
di Gesù il Cristo fosse una mera creazione teologica
senza riscontro storico, allora vi sarebbe senza dubbio una
falsità di base che, integrata con l'opportuno elemento
psicologico che sussiste certamente, come meglio spiegato
nella denuncia-querela), determinerebbe la sussistenza dei
reati enunciati nella denuncia-querela sopra richiamata.
Pertanto nel caso di specie, i requisiti previsti dall'art.
393 I comma C.P.P. sono i seguenti: a) espletamento di perizia
tesa a determinare la natura storica o fantastica (teologica)
di Gesù il Cristo, che costituisce un prius logico
per la sussistenza dei reati per i quali si chiede procedersi;
b) la prova è da assumersi nei confronti di don Enrico
Righi; c) la prova non può essere rinviata al dibattimento
poiché procurerebbe una sospensione superiore a gg.60
e, quindi, si rientra nel campo di applicazione dell'art.
392 II comma C.P.P.
Tale ultima affermazione è giustificata dal fatto che
il perito dovrà esaminare attentamente tutte le fonti
originarie e coeve all'epoca della presunta vita di Gesù
il Cristo e, ove è possibile, nella loro lingua di
redazione originale e non in traduzioni che possano tradire
il significato primigenio delle parole usate; inoltre, il
perito dovrà verificare (all'interno delle fonti primarie)
se vi siano o meno passi interpolati da successivi copisti
spesso di fede cristiana e quindi ideologicamente portati
a modellare il testo secondo le proprie credenze); infine,
la ricerca del perito non dovrà basarsi esclusivamente
su fonti documentarie , ma estendersi anche a verificare le
fonti epigrafiche, materiali, monumentali, topografiche e
paleografiche , nummarie o quant'altro serva a riscontrare
la veridicità o meno della seguente affermazione: "Gesù
il Cristo non è un personaggio storico". Appare
a luce meridiana che l'indagine è complessa e lunga
e che potrebbe travalicare i temi indicati dall'art. 392 II
comma C.P.P. (giorni 60).
La parte offesa si riserva il diritto di nominare un proprio
consulente tecnico nell'ambito dell'espletamento della perizia
richiesta.
Con osservanza.
Si allega: nomina del proprio difensore.
Luigi Cascioli