Luigi Cascioli

Ateismo attacca cristianesimo con una denuncia contro la Chiesa Cattolica sostenitrice di un'impostura costruita su falsi documenti, quali la Bibbia ed i Vangeli, e imposta con la violenza dell'inquisizione e il plagio ottenuto con l'esorcismo, il satanismo e altre superstizioni.

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Processi

Esposto dell'Avv. Fonzo al Tribunale di Perugia
AL SIGNOR PROCURATORE CAPO DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI PERUGIA


Gentile Procuratore,
il sottoscritto Cascioli Luigi, residente in Roccalvecce (Viterbo) via delle province 45/B in data 13/9/2002 ha presentato una denuncia-querela contro don Enrico Righi (parroco di Bagnoregio) per i reati di cui agli artt. 661 e 494 C.P., in quanto il don Righi presenta come figura storica Gesù Cristo, mentre (secondo approfonditi studi filologici e di esegesi testuale condotti dal medesimo esponente sui vangeli e sulla letteratura patristica e sulla storiografia del I e del II secolo d.C.) Gesù Cristo non è personaggio storico ed anzi la sua figura è stata mutuata e modellata sulla falsariga di Tal Giovanni di Gamala, a riprova di ciò, il denunciante allegava copia del bollettino parrocchiale della Chiesa di S. Bonaventura di Bagnoregio (firmato da don Enrico Righi) e il proprio libro "La Favola di Cristo" per la dimostrazione del presupposto logico dei reati (astoricità della figura di Gesù Cristo e sostituzione della figura di Giovanni di Gamala con quella di Gesù Cristo).

Successivamente, il sottoscritto presentava memoria integrativa, rammentando la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n.. 9 C..P. ed allegando altro materiale a supporto. In seguito, questa parte offesa chiedeva al Pubblico Ministero di procedere ad incidente probatorio, ai sensi dell'art. 394 C.P.P., demandando ad uno o più esperti il compito di accertare la storicità o meno della figura di Gesù Cristo; tuttavia l'Accusa rimaneva inerte. Con atto notificato 12.5.2003, il signor Pubblico Ministero chiedeva l'archiviazione della notizia criminis ritenendo il procedimento contro ignoti (!), con la motivazione "le richieste d'indagini sono inammissibili formalmente e per l'oggetto... la denuncia è palesemente infondata e non si riscontrano ipotesi di reato". Avverso tale richiesta, il sottoscritto presentava rituale e tempestiva opposizione, deducendo: 1) che il procedimento non poteva essere rubricato "contro ignoti" poiché nella denuncia come negli atti successivi si era sempre additato don Enrico Righi come responsabile de fatti integranti reato denunciati e che era stato prodotto agli atti il bollettino parrocchiale da questi firmato). 2) che il procedimento era stato rubricato solo relativamente alla contravvenzione di cui all'articolo 661 C.P. e non anche la più grave delitto di cui all'art. 494 C.P. 3) che non poteva essere dichiarata la palese infondatezza della notizia di reato, poiché -una volta dimostrato il presupposto logico (non storicità della figura di Gesù Cristo e sua modellazione sulla figura di Giovanni di Gamala)- ben sussistevano i reati esposti in denuncia , come dimostrava anche un'analisi giurisprudenziale sul punto. 4) che il rigetto della richiesta d'incidente probatorio era del tutto inammissibile, poiché sostanzialmente immotivata ed infondata poiché l'espletamento della perizia richiesta avrebbe comportato una sospensione del dibattito superiore a 60 giornie tanto consentiva di espletarla nella fase delle indagini, come previsto dall'art. 392 II comma del Codice di procedura penale. Né si poteva sostenere provata la storicità di Gesù Cristo. Il sottoscritto, perciò, si opponeva all'archiviazione e chiedeva che il GIP ordinasse la Pubblico Ministero di formulare direttamente l'imputazione ovvero di esperire le attività istruttorie richieste iscrivendo don Enrico nel registro degli indagati per la supposta commissione dei reati di cui agli artt. 494 e 661 C.P. Il GIP del Tribunale di Viterbo fissava la camera di consiglio del 21.11.2003 per la discussione dell'opposizione alla richiesta di archiviazione. Con ordinanza 28.11.2003, il GIP del tribunale di Viterbo, a scioglimento della riserva, rigettava l'opposizione e disponeva l'archiviazione del procedimento a carico d'ignoti , rilevando che : 1) l'opposizione sarebbe stata inammissibile " poiché priva della specifica indicazione dell'oggetto delle indagini suppletive e dei relativi elementi di prova caratterizzati dai necessari requisiti di pertinenza e rilevanza"; 2) che il problema della storicità di Gesù Cristo " mal si presta ad essere scientificamente affrontata nelle aule di un tribunale"; 3) che " anche a voler considerare le imputazioni agli artt, 661 2 494 C.P. ipotizzate dal Cascioli, deve riconoscersi come la prima fattispecie di reato presupponga il conseguimento di un vantaggio, mentre per integrare la seconda occorra l'elemento dell'impostura, ovvero di un abile artificio idoneo a determinare un abuso della credulità popolare con conseguente turbamento dell'ordine pubblico, elementi tutti non rinvenibile nel caso in esame". Nulla veniva detto circa l'apertura del procedimento a carico d'ignoti e non di Don Enrico Righi e neppure sulla valutazione del solo reato meno grave operata dal Pubblico Ministero. Ancora, in data 0.03. 2004 lo scrivente doveva così presentare, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo la seconda denuncia - querela contro don Enrico Righi (parroco di Bagnoregio) chiedendo che il nome della persona individuata come sospetto autore del reato (cioè don Enrico Righi) fosse iscritto nel registro delle notizie di reato, come autorevolmente statuito da Cass. Sez. 119.5.1998 n. 1840, in base al disposto dell'Art. 335 I comma del Codice di rito penale, nel quale viene previsto che "il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente e dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito". L'attribuzione formale del crimine ad una persona contenuta nella notizia di reato, determina, infatti, l'obbligo d'iscrizione della stessa ne relativo registro , secondo Cass. Sez. I 26.6.1926 n. 4383 e la necessità degli approfondimenti istruttori. Tutto ciò premesso non pare che la discrezionalità che è appannaggio dell'organo giuridico consenta la palese distorsione che si è operata con l'apertura del procedimento de quo a carico di "ignoti" invece che a carico della persona accusata. Tale comportamento del Dott. Renzo Petroselli, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo, a parere di chi scrive non si appalesa come atto meramente decisorio e dunque che possa semplicemente manifestare il libero convincimento di chi lo emise ma piuttosto potrebbe, in ipotesi, essere comportamento finalizzato all'indebito favore o danno di parti in causa o di terzi (il...riguardo per l'influente Chiesa cattolica, seppure da rispettare laddove esibito nell'esclusivo ambito propriamente confessionale, appare inaccettabile nella sede adita; propria dell'ordinamento statale e dell'esercizio della sua sovranità: ex art, 7 Cost.!)Si chiede pertanto con fiducia alla S.V. di accertare se la mancata indicazione di Don Enrico Righi quale sospetto autore del reato del procedimento n. 4998/2002 R.G.Ign.costituisca una precisa violazione di norme penali, o di regole deontologiche, stante il dovere di attenzione e correttezza che incombe sui giudici dell'ufficio del P.M. e se, nella fattispecie concreta, siano stati rispettati tutti i diritti delle parti coinvolte come ad esempio quello dell'indagato a conoscere delle accuse mossegli nelle forme e nei termini del codice di rito; come anche quello dell'esponente a non dover reiterare, con aggravio di spese e di tempi, le sue richieste. Tanto ai fini di avviare azione penale se si ravviseranno dei reati nei comportamenti oggetto delle cesure mosse dall'esponente.Si fa istanza di essere avvertito di tutti gli atti che saranno adottati e di ricevere avviso d'eventuale archiviazione.

Viterbo, lì 24 marzo 2004.